Costruire – Centro Studi e Formazione ti spiega la differenza tra agente di commercio e procacciatore di affari.

Il Procacciatore d’affari si differenzia dall’Agente di Commercio, oltre che dal regime fiscale e previdenziale, anche per l’assoluta occasionalità e per la mancanza di Stabilità e Continuità del lavoro.

Per questo motivo non gli vengono riconosciuti i diritti stabiliti dal Codice Civile e dagli AEC, che invece sono contemplati per gli agenti di commercio, come:

  • il preavviso, con l’eventuale indennità;
  • l’indennità di fine rapporto (Firr);
  • l’indennità suppletiva di clientela;
  • l’indennità meritocratica;
  • la tutela e/o l’esclusiva della zona;
  • il diritto alle eventuali provvigioni indirette;
  • i contributi previdenziali Enasarco.

A cosa devono stare attente le aziende?

I Procacciatori d’affari, normalmente non devono essere iscritti all’Enasarco, in quanto non sussistono i necessari requisiti di stabilità e continuità del rapporto con la Ditta e non c’è assunzione in proprio del rischio economico…

Ma attenzione nel caso in cui il collaboratore svolga un’attività in cui i requisiti sono riconducibili a quelli dell’Agente di Commercio (in particolar modo facendo riferimento alla stabilità dell’incarico), egli può essere considerato a tutti gli effetti un Agente; pertanto anche un ridotto volume di affari, ma ripetuto nel tempo, potrebbe essere valutato in sede di accertamento come la prova dell’esistenza di fatto di un mandato di agenzia.

Per questo motivo, la mandante sarà multata per gli omessi versamenti Enasarco, anche retroattivi, che non saranno più addebitati all’agente ma che le saranno accollati direttamente. Inoltre, se ricorrono i presupposti del rapporto di agenzia, il procacciatore può chiedere alla mandante, in fase di rescissione del mandato, anche il pagamento delle indennità dovute agli agenti:

  • indennità suppletiva di clientela;
  • indennità meritocratica;
  • indennità di mancato preavviso;
  • indennità di maneggio denaro;
  • risarcimento danni da omessi versamenti contributivi obbligatori.

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